- Regolamento CE n. 178 del 2002
 

 

 
 
  Con questo intervento l'Unione Europea:
- si prefigge di rendere omogenea la legislazione sulla sicurezza alimentare tra i vari paesi membri UE;
- istituisce l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare con sede a Parma (Italia);
- definisce alcuni principi come "il principio di precauzione", l'importanza dell'informazione che accompagna gli alimenti, i diritti del consumatore, infine definisce una procedura: Rintracciabilità (capacità di ricostituire il percorso di un alimento).
Le regolamento si definiscono gli obiettivi della politica comunitaria:
- un livello elevato di tutela della vita e della salute umana;
- la tutela degli interessi dei consumatori;
- dare una base per consentire ai consumatori di fare scelte consapevoli.
Più in specifico si propone la prevenzione di pratiche fraudolenti o ingannevoli, adulterazioni e ogni tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
All'art. 7 paragrafo 1 viene definito il Principio di Precauzione: "Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue ...". Sembra riferito espressamente alle materie prime OGM, ma vale tutte le volte che non si può dimostrare la piena salubrità di un prodotto o delle materie prime sulla base di valutazioni scientifiche.
L'articolo 11 definisce che anche gli alimenti e i mangimi importati devono soddisfare le disposizioni della legislazione alimentare comunitaria, e quindi anche questo regolamento e quindi anche la rintracciabilità.
Vengono definiti alimenti a rischio (art. 14): se sono dannosi alla salute, se sono inadatti al consumo umano. Si stabilisce che per determinare se un alimento è a rischio si valutano:
- le condizioni d'uso normali dell'alimento;
- le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta e altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimento.
Si rafforza quindi l'importanza dell'informazione e vengono definite due sue caratteristiche: l'informazione deve essere accessibile e deve poter prevenire specifici effetti nocivi.
Viene definito che per determinare se un alimento sia dannoso alla salute si valutano:
- gli effetti immediati, a breve termine, a lungo termine, sui discendenti (in termini tecnici tossicità acuta e cronica, cancerogenicità, teratogenicità);
- gli effetti tossici cumulativi (altra novità della legislazione comunitaria);
particolari sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa (altra novità della legislazione comunitaria).
Si stabilisce che per determinare se un alimento è inadatto al consumo umano si valutano i seguenti parametri: la contaminazione da materiale esterno, la putrefazione, il deterioramento, la decomposizione.
L'articolo 16 afferma che "... l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di alimenti e mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto, o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, ... e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori".
Infine si definisce la Rintracciabilità (art. 3 punto 15) e le procedure per attuarla (art. 18): La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Soggetti: gli operatori del settore alimentare.
Oggetto: la filiera in tutte le sue fasi (produzione, trasformazione, distribuzione).
Obiettivi: individuare chi ha fornito alimenti, mangimi, qualsiasi sostanza, destinati ad entrare a far parte di un alimento o mangime; individuare a chi sono stati forniti i propri prodotti.
Mezzi: sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione alle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni a riguardo; procedure di identificazione (gli alimenti e i mangimi che sono immessi sul mercato comunitario devono essere etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti).
La rintracciabilità sarà di "prodotto"; dovrà definire in modo certo l'origine delle materie prime identificando in modo inequivocabile non solo i luoghi ma anche i terreni da cui provengono.


REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


   
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