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Con questo intervento l'Unione Europea:
- si prefigge di rendere omogenea la legislazione sulla sicurezza
alimentare tra i vari paesi membri UE;
- istituisce l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare con sede
a Parma (Italia);
- definisce alcuni principi come "il principio di precauzione",
l'importanza dell'informazione che accompagna gli alimenti, i diritti
del consumatore, infine definisce una procedura: Rintracciabilità
(capacità di ricostituire il percorso di un alimento).
Le regolamento si definiscono gli obiettivi della politica comunitaria:
- un livello elevato di tutela della vita e della salute umana;
- la tutela degli interessi dei consumatori;
- dare una base per consentire ai consumatori di fare scelte consapevoli.
Più in specifico si propone la prevenzione di pratiche fraudolenti
o ingannevoli, adulterazioni e ogni tipo di pratica in grado di
indurre in errore il consumatore.
All'art. 7 paragrafo 1 viene definito il Principio di Precauzione:
"Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione
delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità
di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione di
incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure
provvisorie di gestione del rischio per garantire il livello elevato
di tutela della salute che la Comunità persegue ...".
Sembra riferito espressamente alle materie prime OGM, ma vale tutte
le volte che non si può dimostrare la piena salubrità
di un prodotto o delle materie prime sulla base di valutazioni scientifiche.
L'articolo 11 definisce che anche gli alimenti e i mangimi importati
devono soddisfare le disposizioni della legislazione alimentare
comunitaria, e quindi anche questo regolamento e quindi anche la
rintracciabilità.
Vengono definiti alimenti a rischio (art. 14): se sono dannosi alla
salute, se sono inadatti al consumo umano. Si stabilisce che per
determinare se un alimento è a rischio si valutano:
- le condizioni d'uso normali dell'alimento;
- le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese
le informazioni riportate sull'etichetta e altre informazioni generalmente
accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti
nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimento.
Si rafforza quindi l'importanza dell'informazione e vengono definite
due sue caratteristiche: l'informazione deve essere accessibile
e deve poter prevenire specifici effetti nocivi.
Viene definito che per determinare se un alimento sia dannoso alla
salute si valutano:
- gli effetti immediati, a breve termine, a lungo termine, sui discendenti
(in termini tecnici tossicità acuta e cronica, cancerogenicità,
teratogenicità);
- gli effetti tossici cumulativi (altra novità della legislazione
comunitaria);
particolari sensibilità, sotto il profilo della salute, di
una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento
sia destinato ad essa (altra novità della legislazione comunitaria).
Si stabilisce che per determinare se un alimento è inadatto
al consumo umano si valutano i seguenti parametri: la contaminazione
da materiale esterno, la putrefazione, il deterioramento, la decomposizione.
L'articolo 16 afferma che "... l'etichettatura, la pubblicità
e la presentazione di alimenti e mangimi, compresi la loro forma,
il loro aspetto, o confezionamento, i materiali di confezionamento
usati, ... e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso
qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori".
Infine si definisce la Rintracciabilità (art. 3 punto 15)
e le procedure per attuarla (art. 18): La possibilità di
ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime,
di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza
destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento attraverso
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Soggetti: gli operatori del settore alimentare.
Oggetto: la filiera in tutte le sue fasi (produzione, trasformazione,
distribuzione).
Obiettivi: individuare chi ha fornito alimenti, mangimi, qualsiasi
sostanza, destinati ad entrare a far parte di un alimento o mangime;
individuare a chi sono stati forniti i propri prodotti.
Mezzi: sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione
alle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni
a riguardo; procedure di identificazione (gli alimenti e i mangimi
che sono immessi sul mercato comunitario devono essere etichettati
o identificati per agevolare la rintracciabilità, mediante
documentazione o informazioni pertinenti).
La rintracciabilità sarà di "prodotto";
dovrà definire in modo certo l'origine delle materie prime
identificando in modo inequivocabile non solo i luoghi ma anche
i terreni da cui provengono.
REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
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